Informazioni Utili

Canone Rai

Mediante addebito nella bolletta

Per avere maggiori informazioni sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in merito al canone Rai in bolletta consulta il portale Rai o l’Agenzia delle Entrate.


La nuova bolletta 2.0

In conformità con la Delibera 16 ottobre 2014 – 501/2014/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, abbiamo realizzato la nuova bolletta 2.0: più semplice da leggere e con dati più chiari grazie ad una nuova grafica.

Per comprendere al meglio la nuova bolletta e le singole voci che la compongono, di seguito troverai la Guida alla lettura della bolletta Gas e Energia e i relativi Glossari messi a disposizione dall’ARERA con lo scopo di chiarire i termini ricorrenti nelle bollette.

In ogni caso, se vi fosse bisogno di approfondire le diverse voci di spesa, i Clienti possono richiedere a WithU gli elementi di dettaglio, ovvero la descrizione analitica delle varie componenti che determinano la spesa complessiva che comunque sarà sempre disponibile nell’area riservata del Cliente.

La guida alla bolletta è valida per tutti i clienti che hanno aderito alle offerte che trovate nella tabella:


Costituzione in mora

Costituzione in mora e indennizzi

In ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas) e all’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 e ss.mm.ii. (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica), desideriamo fornirle alcune informazioni utili relative a: 

• tempistiche e modalità per la costituzione in mora in caso di mancato pagamento della fattura; 

• indennizzi automatici previsti a favore del Cliente in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità per la costituzione in mora.

Tempistiche e modalità per la costituzione in mora

Qualora il Cliente non provveda al pagamento della fattura gas naturale e/o energia elettrica, il Fornitore può inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura del punto di riconsegna/prelievo (PdR/POD). Tale richiesta deve essere preceduta da un’apposita comunicazione al Cliente (cd. comunicazione di costituzione in mora) con la quale gli viene intimato il pagamento della fattura entro un termine (cd. termine ultimo di pagamento). Per evitare o interrompere la procedura di sospensione il Cliente dovrà documentare l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di costituzione in mora.

Decorsi ulteriori 3 giorni dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, e comunque non prima di:

a) 25 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora - nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente – il Fornitore, permanendo lo stato di morosità, potrà presentare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza. L’intervento di sospensione della fornitura sarà quindi anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura; 

b) 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora - nel caso di fornitura di gas naturale, ovvero in caso di fornitura di energia elettrica per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto a) che precede – il Fornitore, permanendo lo stato di morosità, potrà presentare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura del Cliente.

Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le disposizioni sui termini e modalità per la costituzione in mora e proceda ugualmente alla sospensione della fornitura per morosità o alla riduzione di potenza, dovrà riconoscere al Cliente, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di importo pari a:

• 30,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; 

• 20,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

  2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura o della riduzione di potenza.

Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Riferimenti normativi 

Gas naturale: Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas). 

Energia Elettrica: Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 e ss.mm.ii. (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica).


Accertamenti sicurezza post-contatore

Per un impianto di utenza nuovo

La nuova delibera n. 40/2014 emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce che i clienti finali che richiedono l’attivazione della fornitura di gas per un impianto di utenza nuovo, per un impianto di utenza trasformato o modificato debbano produrre ed inviare all’azienda che distribuisce il gas una specifica documentazione che attesti la corretta esecuzione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente.

Come previsto da tale delibera, si riporta qui accanto la documentazione utile a conoscere l’iter procedurale e i costi per ottenere la fornitura di gas a seguito della realizzazione del nuovo allacciamento.


Assicurazione clienti

Assicurazione clienti finali

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: 

• i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); 

• i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet ARERA.

CONTATTI: 

• Numero verde: 800 92 92 86 

• Email: assigas@cig.it

Il contratto di assicurazione per il periodo 2021-2024 e il modulo per la denuncia di sinistro sono allegati alla presente comunicazione:

Mix energetico 

È l'insieme delle fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia

Il Fuel Mix , o Mix Energetico, è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita ai clienti finali. In Italia le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica e sul suo impatto ambientale. Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009. Per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia Elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti

Anno 2020 (%)

Anno 2021 (%)

Anno 2020 (%)

Anno 2021 (%)

Fonti rinnovabili

44,31%

42,32%

19,58%

24,83%

Carbone

4,75%

5,07%

10,28%

10,74%

Gas naturale

45,88%

48,12%

55,02%

53,26%

Prodotti petroliferi

0,57%

0,88%

0,85%

1,14%

Nucleare

0%

0%

8,41%

5,78%

Altre fonti

4,49%

3,60%

5,85%

4,27%


Scambio di informazioni tra operatori

Ai sensi e in attuazione della Delibera n. 294/06 “Disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di standard di comunicazione”, così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 – ARG/gas185/08, con decorrenza 1° luglio 2007, tutte le comunicazioni riguardanti:

Prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. 413/2016/R/come n. 574/2013/R/gas richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione; Sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni; Dovranno essere effettuate attraverso il canale di posta elettronica certificata vendita.gas@pec.it


Servizio di conciliazione

Per clienti finali e non domestici

Dall’1 gennaio 2017 in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, i clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, i clienti finali di gas alimentati in bassa pressione ed i prosumer, possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio fornitore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.

Il Cliente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al proprio Fornitore e questo abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.

Accedi al servizio

L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla  convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.

Per ulteriori informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione introdotto dall’Autorità consultare il sito arera.it. Inoltre, è possibile inviare una email al Servizio Conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654. E’ possibile accedere all’elenco degli Organismi ADR qualificati dall’Autorità attraverso il seguente link: Elenco Organismi ADR


Bonus sociale energia elettrica e gas naturale

Bonus elettrico Da ottobre 2008 è attivo il cosiddetto “bonus sociale”, ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’. Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

BONUS PER DISAGIO ECONOMICO Dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente a chi ne ha diritto, senza che questi debba presentare domanda. Chi ne ha diritto? Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per una sola abitazione, appartenenti: 

  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; 

  • ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; 

  • ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Ogni nucleo familiare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas. Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione. Avranno diritto ad accedere al bonus sociale anche i soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza nonostante superino la soglia ISEE di 8.265 euro (come previsto ai sensi della Segnalazione ARERA n.280/2019/I/COM). 

Come richiederlo? Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus. Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

BONUS PER DISAGIO FISICO (GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE) Chi ha diritto? Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per vivere.

Come richiederlo? Per accedere al bonus si deve compilare la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF). Per farlo, si devono compilare gli appositi moduli reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE. Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Bonus GAS Che cos’è? Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale. Chi ne ha diritto? Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti: 

  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; 

  • ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; 

  • ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti). Come richiederlo? Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus. Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.


Offerte Placet Casa

PLACET è un’offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela – PLACET), a condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ma a prezzi liberamente stabiliti dai venditori nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione 555/2017/R/com.

Per quanto riguarda i prezzi, per ogni servizio (elettricità oppure gas), ciascun venditore deve offrire due tipi di offerta PLACET:

  • una a prezzo fisso.

  • l’altra a prezzo variabile (indicizzato all’andamento dei mercati all’ingrosso).

In entrambi i casi, il prezzo dell’energia sarà articolato in una quota fissa espressa in €/cliente/anno e una quota energia espressa in €/kWh o €/Smc (quindi proporzionale ai volumi consumati).

Contratti Placet

Condizioni economiche rinnovabili ogni 12 mesi.
I contratti delle offerte PLACET hanno durata indeterminata con condizioni economiche rinnovabili ogni 12 mesi. Resta sempre valida la facoltà del cliente di effettuare il recesso in qualunque momento nel rispetto della normativa. Prima della scadenza delle condizioni economiche, entro tre mesi dalla scadenza delle medesime, il venditore deve informare il cliente delle condizioni economiche che applicherà dopo il termine annuale; il cliente resterà comunque libero di accettarle o meno, essendo sempre valida la facoltà del cliente di recedere dal contratto.

WithU inserisce nel proprio menù un’offerta PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile, distintamente per il settore elettrico e per quello del gas senza servizi aggiuntivi.

WithU Placet Gas Fisso

WithU Placet Gas Variabile

WithU Placet Luce Fisso

WithU Placet Luce Variabile


Offerta Placet Business

PLACET è un’offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela – PLACET), a condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ma a prezzi liberamente stabiliti dai venditori nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione 555/2017/R/com.

Per quanto riguarda i prezzi, per ogni servizio (elettricità oppure gas), ciascun venditore deve offrire due tipi di offerta PLACET:

  • una a prezzo fisso.

  • l’altra a prezzo variabile (indicizzato all’andamento dei mercati all’ingrosso).

In entrambi i casi, il prezzo dell’energia sarà articolato in una quota fissa espressa in €/cliente/anno e una quota energia espressa in €/kWh o €/Smc (quindi proporzionale ai volumi consumati).

Contratti Placet

Condizioni Economiche rinnovabili ogni 12 mesi
I contratti delle offerte PLACET hanno durata indeterminata con condizioni economiche rinnovabili ogni 12 mesi. Resta sempre valida la facoltà del cliente di effettuare il recesso in qualunque momento nel rispetto della normativa. Prima della scadenza delle condizioni economiche, entro tre mesi dalla scadenza delle medesime, il venditore deve informare il cliente delle condizioni economiche che applicherà dopo il termine annuale; il cliente resterà comunque libero di accettarle o meno, essendo sempre valida la facoltà del cliente di recedere dal contratto.

WithU inserisce nel proprio menù un’offerta PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile, distintamente per il settore elettrico e per quello del gas senza servizi aggiuntivi.

WithU Placet Gas Fisso

WithU Placet Gas Variabile

WithU Placet Luce Fisso

WithU Placet Luce Variabile


Condizioni generali e carta dei servizi